Art. 25.
(Delegazioni negoziali).

      1. L'accordo negoziale è stipulato tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale dei funzionari di pubblica sicurezza individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.